legislazione



--------------------------------------------------------------------------------

NUOVE MISURE DI LEGGE ADOTTATE IN SVIZZERA A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSI SESSUALI

Nel mese di ottobre, il Consiglio Nazionale svizzero ha approvato all’unanimita' la revisione della legge sull’aiuto alle vittime, ottenuta su uno dei tempi piu' emotivamente esplosi degli ultimi tempi, gli abusi sessuali su minori.
La precedente legge (datata 1991) in effetti conteneva alcuni sostanziali difetti, evidenziati poi dalla pratica e dall’attualita', in quanto non accordava alcuno statuto speciale ai minori.

L’abuso sessuale e' un dramma che coinvolge, anche in Svizzera, ogni anno migliaia di bambini.
L’iniziativa parlamentare alla modifica di legge chiedeva anche una revisione del codice penale sui termini di prescrizione del reato, nel 1991 ridotti da 10 a 5 anni ed in seguito riaumentati.
In sostanza, il Consiglio Nazionale ha esteso la protezione accordata ai minori anche ai giovani tra i 16 ed i 18 anni di eta'.

Ora la nuova definizione di minore, per quanto riguarda abusi e sfruttamento sessuale, e' conforme alla convenzione dell’ONU sui diritti del bambino.
Il momento per definire l’eta' della vittima e' quello dell’apertura del procedimento penale.
Comunque la difficolta' della legge consiste nel trovare un punto di equilibrio tra la protezione del bambino e la dovuta garanzia dell’accusato, innocente fino a prova contraria.
Le inchieste vanno percio' portate avanti con la massima discrezione affinché il minore vittima di abusi non debba subire un nuovo trauma.
Per questo sono state introdotte alcune particolarita' procedurali, come la registrazione video degli interrogatori della vittima.
Uno dei punti piu' contestati e' stato quello sulle audizioni che non dovrebbero svolgersi piu' di una o due volte, alla presenza di un inquirente appositamente formato. Il confronto con l’accusa sara' inoltre limitato a casi eccezionali.

--------------------------------------------------------------------------------