| Decreto
legislativo 112/98 (estratto)
Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite
o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo
alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni
ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti
i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130
del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento
alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento
operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei
"servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
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