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legislazione
VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n.285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarieta' Sociale, delle funzioni delle Prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della medesima legge n.285 del 1997; VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge n.285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; VISTO il citato articolo 15-bis della legge n.55 del 1990; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127; UDITO il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999; EFFETTUATA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto; A D O T T A il seguente regolamento: Art.1 1.
Il Prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria
di cui all'art.15-bis, comma 4, della legge 19 marzo 1990 n.55, svolge
attivita' di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello
stesso art.15-bis, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti
dall'art.2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n.285, avvalendosi anche
del personale di cui agli artt. 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio
1990, n. 211. 3.
L'attivita' di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, inparticolare, a) consulenza tecnico-giuridica, nonche' attinente alle scelte di gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 1; b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessita' con i componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici e privati di cui all'art.2, comma 2, della legge 285 del 1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di vigilanza previsto dall'art.27, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti, anche ai fini di cui all'art.2 del presente regolamento.
1. Il Prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarieta' sociale, nonche' alla Regione tramite il Commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'art.9, comma 1, della legge n.285 del 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 2000 IL
MINISTRO DELL'INTERNO IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
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