Decreto Lgs. 24-02-1997, n. 41
Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la
direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.
(G.U. 06-03-1997, n. 54, Supplemento ordinario)
PREAMBOLO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994,
ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del
22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del
Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 21 febbraio 1997;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 313, e' sostituita dall'espressione "marcatura
CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo
3.
Art.
2
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:
a) al comma 1, dopo le parole: "comma 2", sono aggiunte le seguenti:
"dell'articolo 2 e dell'articolo 8";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:"3-bis. Se i giocattoli
sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da
quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformita' dei giocattoli
anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o piu' delle
suddette disposizioni lascino al fabbricante la facolta' di scegliere
il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE
indica soltanto la conformita' del giocattolo alle disposizioni applicate
dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano
il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio.".
Art. 3
1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e'
aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato: "Marcatura
CE di conformita'".
"ALLEGATO V
Marcatura CE di conformita' - La marcatura CE di conformita' e' sostituita
dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui
sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.".
Art. 4
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre
in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura
CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, puo' essere
apposto ogni altro marcio, purche' esso non limiti la visibilita' e la
leggibilita' della marcatura CE."
Art. 5
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, al
comma 5:
1) dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti parole:
"alla Commissione europea e agli altri Stati membri";
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:"5-bis - L'elenco
degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione,
nonche' i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea,
che ne cura anche l'aggiornamento.".
Art. 6
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo
di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro
sessanta giorni.
1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformita', il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei
prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente
comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".
Art. 7
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' di prodotti
disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione
degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza
sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
Art. 8
1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:
"5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile,
a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato sulla base
del diritto nazionale. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi
pubblici.Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente
dalle competenti autorita' degli Stati membri.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.