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legislazione
Norme
contro la violenza sessuale Art.1.
Art.2.
Art.3.
"art.609-bis
(violenza sessuale). - chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso
di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni. 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2)
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito
ad altra persona. Art.4.
1)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale; 5)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale
il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
Art.5.
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1)
non ha compiuto gli anni quattordici; Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci". Art.6.
"art.690-quinquies (corruzione di minorenne). - chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Art.7.
"art.609-sexies (ignoranza dell'eta' della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa". Art.8.
"art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo
quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione
della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5)
se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo
comma". Art.9.
" art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque
commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione
da sei a dodici anni. La
pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e'
altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato
quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo
comma e dal terzo comma dell'articolo 112". Art.
10. "art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3)
la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione
della persona offesa". Art.11
"art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei
servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria
in ogni stato e grado del procedimento". Art.12.
"Titolo
II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
- art.734-bis (divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona
offesa da atti di violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa,
le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso,
e' punito con l'arresto da tre a sei mesi". Art.13.
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1". 2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma
1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Art.14.
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis". 2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le
dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,
si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
Art.15.
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si
procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In
tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla
sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione
del fatto". Art.16.
Art.17.
"per
i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al
Titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice
penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al
titolo XII del libro secondo del codice penale". La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. -------------------------------------------------------------------------------- |