Legge 08-01-2001, n. 2
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia
di arruolamento dei minorenni.
(G.U. 18-01-2001, n. 14, Serie Generale)
--------------------------------------------------------------------------------
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.
1.
1.
L'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
(di seguito l'articolo N. 3 previgente, della Legge 31-05-1975, n. 191)
Legge
31-05-1975, n. 191 [1]
Nuove norme per il servizio di leva.
(G.U. 13-06-1975, n. 154, Serie Generale)
Art.
3 (previgente)
Testo precedente le modifiche apportate dalla Legge 8 gennaio 2001, n.
2
[1]
E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare
di
un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.
Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi
le
classi per contingenti o scaglioni.
In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati
alle armi anche prima dei termini suddetti.
L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di
leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento
del diciassettesimo anno di eta'.
--------------------------------------------------------------------------------