|
legislazione
Commissione parlamentare per l'infanzia
--------------------------------------------------------------------------------
Legge
8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle citta'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
(Finalita').
1.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno
ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle citta' e la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.
Art.
2.
(Campagne informative).
1.
Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
Capo
II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3
(Congedi dei genitori).
1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma
e' inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini
nati a decorrere dal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del
bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal
presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2
del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b)
al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera
b) del comma 1 e' elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma e' conseguentemente elevato
a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e'
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresi', di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore
a otto anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia
del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso
del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. Ai fini della
fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non
sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera
pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante
per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, e' coperto
da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi
in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo e' coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri
e le modalita' della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, e' dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita'
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), e' determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti
reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il
lavoratore e' assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianita' assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra sei e dodici
anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, puo' essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio
e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4
del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art.
4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con
il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere
alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita'
di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al
riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita'
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale
e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per
la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.
Art.
5.
(Congedi per la formazione).
1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni
di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo
o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita',
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di
cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita'
di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento
o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso,
che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Art.
6.
(Congedi per la formazione continua).
1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi
di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e
competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione puo' corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali
o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto
previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalita' di orario
e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonche' progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalita' del presente comma e' riservata una quota,
pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art.
7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione e' corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni
per indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque
denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici
e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilita' di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art.
8.
(Prolungamento dell'eta' pensionabile).
1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma
1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta' di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore
di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data
prevista per il pensionamento.
Capo
III
FLESSIBILITA' DI ORARIO
Art.
9.
(Misure a sostegno della flessibilita' di orario).
1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione dellaprestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno
il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive
per la flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra
cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile
in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario
concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le pari opportunita',
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi
di cui al comma 1.
Capo
IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'
E DELLA PATERNITA'
Art.
10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni
del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno
di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e
per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso di maternita'
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art.
11.
(Parti prematuri).
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice
e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante
la data del parto".
Art.
12.
(Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).
1.
Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il
seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, provvede, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art.
13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli
6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per
il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo
e fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art.
14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1.
I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi
di polizia municipale.
Art.
15.
(Testo unico).
1.
Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,
con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal
Consiglio dei ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e'
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princi'pi e
criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui
al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art.
16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso
la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso
e per eta'.
Art.
17.
(Disposizioni diverse).
1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione
o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto
di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita'
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento
di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge. 4. Sono abrogate
le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in
particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre1977, n. 903.
Art.
18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di
cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio
ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo
V
MODIFICHE ALLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art.
19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "puo' usufruire" e' inserita
la
seguente: "alternativamente".
Art.
20.
(Estensione delle agevolazioni
per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono
con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo
grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Capo
VI
NORME FINANZIARIE
Art.
21.
(Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli
da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato
in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto
a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Capo
VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art.
22.
(Compiti delle regioni).
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, norme per il coordinamento da parte dei
comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonche' per la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale, secondo
i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine
al coordinamento degli orari delle citta' e per la valutazione degli effetti
sulle comunita' locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale,
le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attivita' culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalita' per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di
banche dei tempi, con priorita' per le iniziative congiunte dei comuni
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art.
23.
(Compiti dei comuni).
1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente
o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalita'
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali
di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare
le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art.
24.
(Piano territoriale degli orari).
1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed e'
strumento unitario per finalita' ed indirizzi, articolato in progetti,
anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari
dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui e' assegnata la competenza in materia
di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua
forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali,
nonche' le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualita' della vita cittadina degli orari di
lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
delle attivita' commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli
da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano e' approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco
ed e' vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione
dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano e' attuato
con ordinanze del sindaco.
Art.
25.
(Tavolo di concertazione).
1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo
24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola
impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita' presenti
nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche'
i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o di
gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco puo'
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare
gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma
3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale
degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art.
26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1.
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze
dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, puo' prevedere modalita'
ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli
orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa piu' brevi
e percorsi piu' semplici per l'accesso ai servizi.
Art.
27.
(Banche dei tempi).
1.
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della citta' e il rapporto con le pubbliche amministrazioni,
per avorire l'estensione della solidarieta' nelle comunita' locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo
per impieghi di reciproca solidarieta' e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche
dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attivita' di promozione, formazione e informazione. Possono altresi' aderire
alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi
di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunita' locale. Tali prestazioni devono essere compatibili
con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire
modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali degli enti locali.
Art.
28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta').
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni
di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte
del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita'.
2. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle citta', nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede
il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo
di bilancio, nel quale confluiscono altresi' eventuali risorse proprie,
da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo
27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il mese di febbraio,
per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse
del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della
societa' Ferrovie dello Stato spa, nonche' i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione
sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma
10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data
a Roma, addi' 8 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
--------------------------------------------------------------------------------
|