|
legislazione
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
--------------------------------------------------------------------------------
Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia
Preambolo
Gli
Stati parti della presente Convenzione
Considerato
che, in conformita' ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della liberta', della giustizia e della pace del mondo,
Tenuto
presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato,
nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali,
nella dignita' e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere
il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia liberta',
Riconosciuto
che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti
umani che ad ogni individuo spettano tutte le liberta' ed i diritti che
vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine
nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione
Ricordato
che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite
hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione
ed assistenza,
Convinti
che la famiglia, quale nucleo fondamentale della societa' e quale ambiente
naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in
particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione
necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilita' all'interno
della comunita',
Riconosciuto
che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalita',
deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicita',
amore e comprensione,
Considerato
che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale
nella societa', ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello
Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di
dignita', di tolleranza, di liberta', di eguaglianza e di solidarieta',
Tenuto
presente che la necessita' di accordare speciale proiezione al fanciullo
e' stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo
del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle
Nazioni Unite nel 1959, ed e' stata riconosciuta nella Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici
(in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10)
e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle
organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,
Tenuto
presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959,
"il fanciullo, a causa della sua immaturita' fisica e intellettuale,
ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",
Richiamate
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi
alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento
all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione
41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole
minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile
("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale
del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla proiezione delle donne
e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione
3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto
che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni
di particolare difficolta' e che e' necessario accordare loro una particolare
attenzione,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei
paesi in via di sviluppo
Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia
PRIMA
PARTE
Articolo
1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere
umano in eta' inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi
del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo
2
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati
nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio
ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine
nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidita',
della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare
che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivata dallo status, le attivita', le opinioni espresse o il
credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo
3
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni
di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorita' amministrative
o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire
oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei
doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona
legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura
appropriata di carattere legislativo e amministrativo.
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi
e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli
siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorita' competenti,
particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne
la consistenza e la qualificazione del loro personale nonche' l'esistenza
di un adeguato controllo.
Articolo
4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura
legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti
riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici,
sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la
gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della
cooperazione internazionale.
Articolo
5
Gli Stati parti rispettano le responsabilita', i diritti ed i doveri dei
genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della
comunita', secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo,
in modo consono alle sue capacita' evolutive, l'orientamento ed i consigli
necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo
6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato
alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella piu' ampia misura possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7
1. Il fanciullo dovra' essere registrato immediatamente dopo la nascita
ed a partire da essa avra' diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalita'
e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere
da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformita'
alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni
in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalita'.
Articolo
8
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di
conservare la propria identita', nazionalita', nome e relazioni familiari,
quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata
assistenza e tutela affinche' venga sollecitamente ristabilita la sua
identita'.
Articolo
9
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato
dai suoi genitori contro la loro volonta', a meno che le autorita' competenti
non decidano, salva la possibilita' di presentare ricorsi contro tale
decisione all'autorita' giudiziaria, in conformita' alle leggi ed alle
procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse
superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso pu? risultare necessaria
in casi particolari, quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento
o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora,
i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza
del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1,
tutte le parti interessate devono avere la possibilita' di partecipare
al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali
e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando
cio' sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato
parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o
la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso
della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
tale Stato parte, su richiesta, fornira' ai genitori, al fanciullo o,
all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia,
a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole
al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti di per se' alcuna conseguenza
negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo
10
1. In conformita' all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del
paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo
o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini
della riunificazione della famiglia verra' presa in esame dagli Stati
parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli
Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda
non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della
loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il
diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali
e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in
conformita' all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo
1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso
il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare
qualsiasi paese puo' essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste
dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, la salute o la moralita' pubblica, o i diritti e le
libert? altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo
11
1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro
i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro
(nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo
12
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una
propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi
materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione
alla sua eta' ed al suo grado di maturita'.
2. A tal fine, verr? in particolare offerta al fanciullo la possibilita'
di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo
che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita
istituzione, in conformita' con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo
13
1. Il fanciullo ha diritto alla liberta' di espressione. Questo diritto
comprende la liberta' di ricercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente
che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi
altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere sottoposto a talune restrizioni,
che pero' siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico,
della salute o della moralita' pubblica.
Articolo
14
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberta'
di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori
o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio
del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacita' evolutive.
3. La liberta' di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni
puo' essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a
proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralita' pubblica,
e le liberta' ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo
15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libert? di
associazione e alla liberta' di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non puo' essere sottoposto a restrizioni
di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie
in una societ? democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale,
della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute
o la moralita' pubblica, o i diritti e le liberta' altrui.
Articolo
16
1. Nessun fanciullo potra' essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa
o nella sua corrispondenza, ne' a lesioni illecite del suo onore e della
sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo
17
Gli Stati parli riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media
e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a
programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in
particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti devono:
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi
che presentino un'utilita' sociale e culturale per il fanciullo e che
risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere
la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi
di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed
internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni
linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze,
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati
a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano
al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e
18.
Articolo
18
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento
del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilita'
in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilita'
di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo
luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del
loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore
del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai
genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilita'
in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo
di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che
i fanciulli i cui genitori svolgano un'attivita' lavorativa abbiano il
diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza
dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo
19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro
qualsiasi forma di violenza, danno o brutalita' fisica o mentale, abbandono
o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale,
mentre e' sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore
o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure proiettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci
per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario
al fanciullo ed a coloro ai quali e' affidato, nonche' per altre forme
di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso,
d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento
del fanciullo di cui sopra, e potranno altresi' comprendere procedure
d'intervento giudiziario.
Articolo
20
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del
suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere
lasciato in tale ambiente avra' diritto a speciale protezione e assistenza
da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura
ed assistenza alternativa in conformita' alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa puo' comprendere, tra l'altro, l'affidamento,
la "kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in
caso di necessita', la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia.
Nella scolla di queste soluzioni, si terra' debito conto della necessita'
di garantire una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche'
della sua origine civica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo
21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione
devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca
la principale preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle
autorita' competenti che verifichino, in conformita' alla legge ed alle
procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti
ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione
del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza,
le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione,
dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese puo' essere considerato
un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa
trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio
paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente
sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca
di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel
caso di adozione a livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione
in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro
finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula
di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo
contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese
venga seguita dalle autorita' o dagli organi competenti.
Articolo
22
1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al
fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia consideralo
rifugiato in virtu' delle leggi e procedure internazionali o interne,
che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona,
la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli
strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario,
di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno
necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano
con l'organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli
che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri
membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere
le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi
in cui non vengano ritrovati ne' i genitori ne' alcun altro membro della
famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa proiezione di cui unisca qualunque
fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente
dell'ambiente familiare.
Articolo
23
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente
disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignita',
che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva
alla vita della comunita'.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed
incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse
disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti
ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta
richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle
specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di
lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza
fornita in conformita' al paragrafo 2 sara' gratuita, ogni qualvolta risulti
possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti
abbiano cura del fanciullo, e sara' intesa ad assicurare che il fanciullo
disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento,
cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego
ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione
sociale e lo sviluppo individuale piu' completo possibile, incluso lo
sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione
internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure
sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale
del fanciullo disabile fra cui la diffusione di informazioni concernerli
i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonche',
l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di
migliorare le loro capacita' e competenze e di ampliare la loro esperienza
in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sara' rivolta
alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei
piu' alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione
di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire
che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo
diritto ed in particolare devono prendere misure appropriale per:
a) ridurre il tasso di mortalita' neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche,
con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche
di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili
e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto
conto dei rischi di inquinamento ambientale;
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza,
e) garantire che tutti i membri della societa', in particolare i genitori
ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la
salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno,
l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino
di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate
per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli
alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione
del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo
25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita' competenti
a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame
periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa
alla sua sistemazione.
Articolo
26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, nonche' delle assicurazioni sociali, e devono
prendere misure necessarie perche' questo diritto venga pienamente realizzalo
in conformit? alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda,
tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo
e delle persone responsabili del suo mantenimento nonche' di ogni altra
considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta
di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.
Articolo
27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello
di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente
la responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e
delle loro disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie
allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi,
devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo
o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso
di necessita', devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto
in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi
della possibilita' di garantire il sostentamento del fanciullo da parte
dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita' finanziaria
a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare,
allorquando la persona avente una responsabilita' finanziaria nei confronti
del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno
il ricorso ad accordi internazionali nonche' la stipula di trattati in
materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo
28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione
e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e
sulla base di eguali opportunita', devono in particolare:
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia
generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti
i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della
gratuita' dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei
casi di necessita';
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle
capacita', con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile
ed alla parlata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica
e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare
che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignita' umana
del fanciullo ed in conformita' alla presente Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale
in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione
dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso
alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento.
A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere
tenuti in particolare considerazione.
Articolo
29
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo
deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti,
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialita';
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei dritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identita',
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche'‚ il rispetto
dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui e' originario
e delle civilt? diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in
una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici,
nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve
essere interpretata quale interferenza nella liberta' degli individui
e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione
che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati
e che l'istruzione impartita in tali istituii risulti conforme alle norme
minime prescritte dallo Stato.
Articolo
30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche
o persona di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di
queste minoranze o che sia autoctona non deve essere privato del diritto
di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione
o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del
suo gruppo.
Articolo
31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo
svago, a dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua
eta' ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo
a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano
l'organizzazione di adeguate attivita' di natura ricreativa, artistica
e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo
32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto
contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso
o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute
o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo.
A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti
internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare l'eta' minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni
di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva
applicazione di questo articolo.
Articolo
33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo,
amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro
l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano
definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di
bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo
34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma
di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti
devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale,
bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attivita'
sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche
sessuali illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo
35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale,
bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il
traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo
36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo
37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti; ne' la pena capitale, ne' l'ergastolo senza
possibilita' di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi
da persone in eta' inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua liberta' illegalmente
o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un
fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema,
e per il periodo piu' breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba essere trattato con
umanita' e rispetto per la dignita' umana, e secondo modalita' che tengano
conto delle persone della sua eta'. In particolare qualsiasi fanciullo
privato della liberta' deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno
che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse
superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti
con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze
particolari,
d) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba avere il diritto di
potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra
natura, non che‚ del diritto di contestare la legittimita' di tale
privazione di liberta' davanti ad un tribunale o un'altra autorita' competente,
indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo
caso.
Articolo
38
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto
delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi
di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire
che nessuna persona in eta' inferiore ai l5 anni prenda direttamente parte
alle ostilita'.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi
persona che abbia compiuto il 15mo anno di eta' ma non ancora il 18mo,
gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai piu' anziani.
4. In conformit? all'obbligo che loro incombe in virtu' del diritto internazionale,
di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati
parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione
ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo
39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare
il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo
vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie,
di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele,
inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento
avra' luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se'
e la dignita' del fanciullo.
Articolo
40
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto
colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo
che risulti atto a promuovere il suo senso di dignita' e valore, che rafforzi
il suo rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali altrui,
e che tenga conto della sua eta', nonche' dell'esigenza di facilitare
il suo reinserimento nella societa' e di fargli assumere un ruolo costruttivo
in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti
internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole
di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano
proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commessi,
b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia
almeno le seguenti garanzie:
I. essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata;
II. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo
carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza
legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua
difesa;
III. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario
o da un'autorita' competente, indipendente e imparziale, in un'udienza
equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata
assistenza, a meno che cio' non sia considerato contrario all'interesse
superiore del fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua eta'
o condizione, nonche' di quella dei suoi genitori o tutori;
IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare
o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e
la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
V. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare
appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente
presso un'istanza giuridica o a un'attivita' competente, indipendente
e imparziale di grado pi? elevato, come stabilito dalla legge,
VI. avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia
in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
VII. avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le
fasi del procedimento
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure,
l'insediamento di autorit? e di istituzioni riguardanti in modo specifico
i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto
la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
a) fissare un'eta' minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere
considerati non capaci di infrangere la legge penale;
b) adottare misure, ogni qualvolta risulti possibile ed auspicabile, per
trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari,
a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente
rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla
supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi
di formazione educativa generale, professionale nonche' a soluzioni alternative
al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano
trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro
specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo
41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudichera' il dettato di
qualsiasi normativa che risulti pi? favorevole alla realizzazione dei
diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo
42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e
le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti
quanto ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parli nella realizzazione
degli obblighi da essi contratti in virtu' della presente Convenzione,
sara' istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgera' funzioni
qui sotto indicate.
2. Il Comitato sara' composto di 10 esperti di alta qualita' morale e
riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione.
I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini
ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica
nonche', dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base
di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte
puo' designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avra' luogo non oltre 6 mesi
a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e
successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna
elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviera' una lettera
agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro
due mesi. Il Segretario generale preparera' quindi una lista in ordine
alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti
che le hanno designate e la sottoporra' agli Stati parti della Convenzione.
5. L'elezione sara' effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti
convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla
riunione, per la validita' della quale si richiede il quorum dei due terzi
degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto
il piu' alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti
degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni.
Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque
dei membri eletti alla prima elezione scadra' al termine di due anni;
immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno
sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o
di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro
motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvedera' a designare
un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo
mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle
Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato.
Il Comitato terra' almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni
del Comitato ? fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli
Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea
generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornira' il personale
necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle
funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato
istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti
prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalita' ed alle condizioni
stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili
delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).
12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento
delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle
Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali,
sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo
articolo).
Articolo
44
1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per
applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi
compiuti nella realizzazione di questi diritti:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per
gli Stati parti interessati;
b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori
e le eventuali difficolta' che impediscano agli Stati parti di assolvere
pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti
devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato
di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in
quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non
e' tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b
a ripetere le informazioni di base precedentemente tornite.
4. Il Comitato puo' richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione
relativa all'applicazione della Convenzione.
5. ll Comitalo sottoporra' all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle
proprie attivita'.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro
rapporti nel proprio paese.
Articolo
45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e
di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato
della Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni
Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame
dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione tacenti
capo al loro mandato. Il Comitato puo' invitare le agenzie specializzate,
l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterra' appropriato
a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza. Esso puo' invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli
rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate,
all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati
parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o
di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti
del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al
Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici
relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine
generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44
e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno
trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione
dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati
parti.
TERZA
PARTE
Articolo
46
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo
47
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo
48
La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
49
1. La presente Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione
o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica
o di adesione la Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno
successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica
o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte puo’ proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento
agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a
una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della
loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza e’ sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformita’ con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato
approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per
gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo
vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli
emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera’
e comunichera’ a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno
state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalita’
della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il
quale ne informera’ quindi tutti gli Stati. Tale notifica avra’
effetto alla data in cui e’ ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni Stato parte puo’ denunciare la presente Convenzione per mezzo
di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avra’ effetto un anno dopo la data
di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo
53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e’
designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo
54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara’
depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
--------------------------------------------------------------------------------
|