legislazione


Legge N. 977 del 17 ottobre 1967
(Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276)


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Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

Art. 1
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati <minori>, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta’ o che e’ ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta’ compresa tra i 15 e i 18 anni di eta’ e che non e’ piu’ soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e’ al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

Art. 2
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu’ favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

Art. 3
1. L'eta’ minima per l'ammissione al lavoro e’ fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo’ essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Art. 4
1. E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo’ autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta’ genitoriale, l'impiego dei minori in attivita’ lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche’ si tratti di attivita’ che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita’ psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

Art. 5
Omissis

Art. 6
1. E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche’ siano svolti sotto la sorveglianza dei formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita’ di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
4. Per i lavori importanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I e’ adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’.

Art. 7
1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta’;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta’ genitoriale.

Art. 8
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche’ siano riconosciuti idonei all'attivita’ lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita’ dei minori indicati al comma 1 all'attivita’ lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo’ essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita’ o sull'inidoneita’ parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta’ genitoriale. Questi ultimi hanno facolta’ di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di una visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita’ lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Da Art. 9 a Art. 14
Omissis

Art. 15
1. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine <notte> si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Art. 16
Omissis

Art. 17
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nell'attivita’ di cui all'articolo 4, comma 2, puo’ protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche’ tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

Art. 18
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo’ superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo’ superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu’ di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione
degli adolescenti puo’ essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Art. 20
L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non puo’ durare senza interruzione piu’ di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo’ essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita’ o gravosita’.
La Direzione provinciale del lavoro puo’ proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro puo’, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita’ o gravosita’, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione piu’ di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Art. 22
Il riposo domenicale e settimanale dei minori e’ disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo’ essere ridotto, ma non puo’ comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attivita’ lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche’, con l'esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo’ essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Art. 23
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo’ essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta’.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita’ di godimento delle ferie.

Art. 24
I bambini di qualsiasi eta’, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta’ minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

Art. 25
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.

Art. 26
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e’ punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e’ punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta’ del massimo a chi, rivestito di autorita’ o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita’ competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e’ la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .

Art. 27
Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonche’ le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
E’ abrogata altresi’ ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre per le attivita’ industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita’ la valutazione della pericolosita’, faticosita’ e gravosita’ dei lavori è rimessa temporaneamente alla Direzione provinciale del lavoro.

Art. 29
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e’ affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso la Direzione provinciale del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.


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