Legge N. 977 del 17 ottobre 1967
(Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276)
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Tutela
del lavoro dei bambini e degli adolescenti
Art.
1
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito
indicati <minori>, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro,
anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta’
o che e’ ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta’ compresa tra i 15 e i 18 anni
di eta’ e che non e’ piu’ soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e’ al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita’
o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro.
Art.
2
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti
a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove
assicurino un trattamento piu’ favorevole di quello previsto dalla
presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le
specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza
sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
Art.
3
1. L'eta’ minima per l'ammissione al lavoro e’ fissata al
momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria
e comunque non puo’ essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Art.
4
1. E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto
dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo’ autorizzare, previo
assenso scritto dei titolari della potesta’ genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita’ lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche’
si tratti di attivita’ che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita’
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
Art.
5
Omissis
Art.
6
1. E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi
e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi
e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti
per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario
alla formazione stessa, purche’ siano svolti sotto la sorveglianza
dei formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione
e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste
dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale,
l'attivita’ di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente
autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
4. Per i lavori importanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I e’ adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’.
Art.
7
1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica
rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi
prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza
nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione
all'eta’;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici
e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature
di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro
e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della
potesta’ genitoriale.
Art.
8
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purche’ siano riconosciuti idonei
all'attivita’ lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita
medica.
2. L'idoneita’ dei minori indicati al comma 1 all'attivita’
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche
da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura
e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unita’ sanitaria
locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato
da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti
o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare
nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo’ essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita’ o sull'inidoneita’ parziale
o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta’
genitoriale. Questi ultimi hanno facolta’ di richiedere copia della
documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di una visita medica, risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo
stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita’ lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti.
Da
Art. 9 a Art. 14
Omissis
Art.
15
1. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine <notte> si intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le ore 6, o tra le ore
23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita’
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella
giornata.
Art.
16
Omissis
Art.
17
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa
del minore impiegato nell'attivita’ di cui all'articolo 4, comma
2, puo’ protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso il minore deve
godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore
consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente
e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando
si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda,
purche’ tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano
disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di
riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare
immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando
i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore,
le ore di lavoro.
Art.
18
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo’
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo’ superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
Art.
19
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu’
di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con
il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia
consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione
degli adolescenti puo’ essere autorizzata dalla Direzione provinciale
del lavoro.
Art.
20
L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non puo’ durare
senza interruzione piu’ di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro
giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo
intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di
contratti collettivi, puo’ essere autorizzata dalla Direzione provinciale
del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro
non presenti carattere di pericolosita’ o gravosita’.
La Direzione provinciale del lavoro puo’ proibire la permanenza
nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi
intermedi.
Art.
21
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale
del lavoro puo’, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di
pericolosita’ o gravosita’, prescrivere che il lavoro dei
bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione piu’ di
3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
Art.
22
Il riposo domenicale e settimanale dei minori e’ disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno
due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per
comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo
di riposo puo’ essere ridotto, ma non puo’ comunque essere
inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti
nei casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attivita’ lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche’,
con l'esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero
o della ristorazione, il riposo settimanale puo’ essere concesso
anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art.
23
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite che non puo’ essere inferiore a giorni 30 per coloro
che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato
i 16 anni di eta’.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita’ di
godimento delle ferie.
Art.
24
I bambini di qualsiasi eta’, anche se adibiti al lavoro in violazione
delle norme sull'eta’ minima di ammissione di cui alla presente
legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa
nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni
corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi
omessi.
Art.
25
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del
lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento
al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata
formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato
i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una
occupazione, a frequentare detti corsi.
Art.
26
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma
1; 6, comma 1; 8, comma 7, e’ punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma
2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21;
22 e’ punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma
6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo
4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro,
e’ punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo
6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro,
e’ punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore
alla meta’ del massimo a chi, rivestito di autorita’ o incaricato
della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione
delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita’ competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione
e’ la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .
Art.
27
Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonche’
le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla
tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
E’ abrogata altresi’ ogni disposizione in contrasto con la
presente legge.
Art.
28
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 6, mentre per le attivita’ industriali restano ferme
le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre
attivita’ la valutazione della pericolosita’, faticosita’
e gravosita’ dei lavori è rimessa temporaneamente alla Direzione
provinciale del lavoro.
Art.
29
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e’ affidata
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso
la Direzione provinciale del lavoro, salve le attribuzioni degli organi
di polizia.
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